Art. 46.

      1. Dopo l'articolo 775 del codice civile è inserito il seguente:

      «Art. 775-bis. - (Donazione della persona disabile). - Alla persona che, trovandosi nelle condizioni indicate dal primo comma dell'articolo 404, intenda fare una donazione, può essere nominato dal giudice tutelare, ai fini della redazione dell'atto, un amministratore di sostegno, il quale agisce sotto la diretta sorveglianza del giudice tutelare.
      Il giudice tutelare fissa le opportune modalità di redazione dell'atto, eventualmente stabilendo l'intervento di un esperto.
      Con le stesse modalità può essere ammesso a fare donazione il beneficiario dell'amministrazione di sostegno nei cui confronti sia stato stabilito dal giudice tutelare un divieto di donare ai sensi dell'articolo 774, primo comma».